Il Drago

Organigramma

Il consiglio direttivo del DRAGO è composto da:

  • Alessio Guazzini (Presidente)
  • Irene Marconi (Vicepresidente)
  • Sara De Sanctis (Segretario)
  • Luana Tommi (Tesoriere)
  • Luca Balleri
  • Mario Cancelli
  • Tomaso Ceccarelli
  • Federico Comandi
  • Alfonso De Pietro
  • Antonella Papini
  • Anastasia Vecchiarelli

Lo statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Il DRAGO A.P.S.” delle Colline Metallifere

Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato

 

Titolo I – Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione durata e sede

Art.2 – Scopi – finalità – attività

 

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art.3 – Norme sull’ordinamento interno

Art.4 – Associate/i

Art.5 – Procedura di ammissione

Art.6 – Diritti e doveri delle associate e degli associati

Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

 

Titolo III – Norme sul volontariato

Art.8 – Delle volontarie e dei volontari e dell’attività di volontariato

Art.9 – Delle volontarie e dei volontari e delle persone retribuite

 

Titolo IV – Organi sociali

Art.10 – Organi dell’Associazione

Art.11 – L’Assemblea delle Associate e degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

Art.12 – Assemblea

Art.13 – L’Assemblea delle Associate e degli Associati: regole di voto

Art.14 – L’ Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica

Art.15 – L’Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Art.16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione

Art.17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell’Organo di Amministrazione

Art.18 – La/il Presidente: poteri e durata in carica

Art.19 – Cause di decadenza e sostituzione della/del Presidente

Art.20 – L’organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento

Art.21 – Competenze dell’Organo di Controllo

Art.22 – Revisione legale dei conti

Art.23 – Responsabilità degli Organi Sociali

 

Titolo V – I libri sociali

Art.24 – Libri sociali e registri

 

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art.26 – Fonti di finanziamento

Art.27 – Bilancio di esercizio

 

Titolo VII – Clausola arbitrale (arbitro unico)

Art.28 – Clausola arbitrale

 

Titolo VIII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

Titolo IX – Disposizioni finali

Art.30 – logo e siti web

Art.31 – Norme di rinvio

 

 

Titolo I Costituzione e Scopi

ART. 1 – (Denominazione, Durata e Sede)

L’Associazione è composta da produttori primari e secondari, trasformatori, enti pubblici e privati, associazioni e specialisti di vari settori scientifici, tra cui quello culturale, archeologico, agroalimentare e biomedico essenzialmente concentrati nel territorio delle Colline Metallifere.

L’Associazione ha sede a Massa Marittima (GR) presso Azienda Agricola Camporuffaldo (GR) è costituita nel rispetto della normativa in materia, e altresì denominata “Il Drago A.P.S.”. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – (Scopi-Finalità-Attività)

L’Associazione organizza e gestisce attività culturali e di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 lett. i del D. Lgs. 117/2017, con particolare riferimento al contesto rurale e agricolo nel quale operano le realtà che vi aderiscono, nonché realizzare servizi e attività alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 c. 1 lett. e) e interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lett. f).

L’Associazione ha natura esclusivamente volontaria, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e di utilità sociale.

Il Drago A.P.S. delle Colline Metallifere nasce inizialmente come filiera cerealicola in grado di proporre sul mercato prodotti qualitativamente eccellenti, utili alle aziende consociate e alla valorizzazione del territorio. L’esperienza e il successo ottenuti con la filiera cerealicola hanno permesso di comprendere il grande potenziale derivante dalla creazione di progetti multidisciplinari, da qui la decisione di costituire un’associazione che ha come scopo principale era quello di realizzare un’economia realmente sostenibile basata sulle peculiarità del territorio.

L’Associazione “Il Drago A.P.S.” è nata con lo scopo di creare e/o supportare filiere virtuose di più tipologie di prodotti, ripristinare un rapporto diretto e trasparente tra produttori primari, trasformatori e consumatori, ideare e promuovere progetti multidisciplinari utili ad indirizzare lo stile di vita dei consumatori verso la salvaguardia della propria salute e dell’ambiente il tutto svolto nel pieno rispetto della natura, con un’attenzione particolare  alla valorizzazione del territorio e delle persone che lo abitano e lo sostengono.

L’Associazione si propone inoltre di:

  • promuovere ed incrementare la fertilità dei terreni promuovendone la biodiversità generale, attraverso metodi colturali e di allevamento con il minimo impatto ambientale possibile;
  • custodire e promuovere il territorio delle Colline Metallifere e i territori adiacenti garantendo un uso ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile del suolo e delle sue risorse, in linea con i principi di tutela ambientale, paesaggistica e culturale promossi dalla legge italiana (Convenzione di Faro ex CETS no. 199 – Faro, 27.10.2005, come ratificato con DDL 702/2018 e con provvedimento parlamentare in data 23.09.2020; Norme in Materia Ambientale – DL 03/04/2006 n.152; Codice dei beni culturali del paesaggio modificato dal DL n.76 del 16/07/2020)
  • favorire la fruibilità, la cooperazione, la solidarietà, la fiducia e il mutuo soccorso creando accordi e sinergie tra i soci del Il Drago A.P.S. delle Colline Metallifere, con gli enti, con le reti e con le filiere del territorio, al fine di promuovere le azioni dell’Associazione volte alla valorizzazione delle peculiarità culturali, ambientali e produttive del nostro territorio e di quelli limitrofi;
  • favorire la fruibilità e l’accoglienza di tutte le categorie sociali, residenti e non, presenti sul territorio, attraverso la realizzazione di progetti, iniziative, eventi e manifestazioni;
  • promuovere la produzione di beni alimentari che rispettino la stagionalità e che presentino elevati standard qualitativi.

Al fine di promuovere le sue attività, valorizzare il territorio delle Colline Metallifere, dei Comuni limitrofi e dei prodotti delle aziende consociate, l’Associazione intende:

  • riqualificare l’agricoltura locale, avvicinandola al consumatore;
  • contribuire all’organizzazione e alla realizzazione di Progetti di ricerca scientifica tramite collaborazioni con equipe universitarie, Enti di ricerca e associazioni attive sul territorio della Toscana;
  • disseminare i risultati dei Progetti di ricerca sopra menzionati attraverso appositi specialisti di settore in grado di veicolare correttamente le informazioni tramite attività didattiche e progetti divulgativi;
  • favorire l’aggregazione verticale e trasversale di imprese agricole, artigianali, industriali e di promozione;
  • sostenere le filiere presenti all’interno dell’Associazione, quelle virtuose non presenti al suo interno e promuoverne la creazione di nuove, animando e stimolando tutte quelle azioni necessarie per la riqualificazione dei prodotti e del territorio nel rispetto dei valori storici, culturali, ambientali ed economici;
  • spingere le filiere verso attività e progetti volti alla loro innovazione, sperimentando nuove possibilità anche in accordo e collaborazione con università ed enti di ricerca, monitorando l’andamento annuale, sviluppando nuove tecniche di lavorazione e utilizzando anche nuove varietà colturali derivanti dalla selezione e ricerca dei prodotti antichi e storici;
  • creare specifiche competenze attraverso gli istituti professionali enogastronomici del territorio fornendo formazione agli studenti e avvicinandoli agli imprenditori dei vari ambiti agroalimentari per agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro;
  • incentivare cooperazione, solidarietà, fiducia e mutuo soccorso creando accordi e sinergie con gli Enti, le reti territoriali e le filiere;
  • favorire la fruibilità e la diffusione dei valori proposti attraverso l’Associazione, mediante la realizzazione di progetti, iniziative, eventi e manifestazioni;
  • obiettivo specifico è realizzare di progetti di promozione della filiera dei grani antichi e storici, che è già costituita e presente all’interno dell’Associazione, di altre filiere che prenderanno il nome di “Il Drago A.P.S.” delle Colline Metallifere, o altra denominazione se ritenuta più idonea dal consiglio direttivo dell’Associazione.

L’Associazione, inoltre, ha come obiettivo quello di promuovere:

  • attività di formazione per lavoro e studio;
  • incontri di tipo sociale come meeting, assemblee, riunioni, workshop, celebrazioni;
  • incontri di tipo promozionale compresi performance, mostre ed eventi culturali, partecipazione a:
  • mercatini locali di prodotti tipici;
  • attività ludico ricreative e ludico didattiche, volte a formare e trasferire conoscenze riferite al territorio utilizzando strumenti di gioco come: giochi da tavolo, videogiochi, giochi di ruolo, giochi storici e di apprendimento appartenenti al mondo del ludico.
  • la creazione di nuovi strumenti come giochi innovativi attinenti alle tematiche trattate, modelli di buone pratiche agronomiche e di filiera, dispense per la divulgazione delle proprie tematiche.
  • L’Associazione, altresì’, può:
  • richiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi e gare pubbliche, nazionali e internazionali, proporre progetti e presentare offerte a committenti;
  • compiere qualsiasi azione connessa o affine a: scopi sociali, vendita di prodotti (anche on-line), formazione e informazione sui temi trattati dall’Associazione e in particolare sulla prevenzione nell’ambito del benessere della salute e della salvaguardia ambientale, sulle produzioni e sui consumi sostenibili (nel rispetto dei propri disciplinari), nel rispetto degli scopi mutualistici dell’Associazione;
  • dotarsi di strumenti di aggregazione e gestione specifici per determinate azioni di promozione e commercializzazione come filiere specifiche legalmente riconosciute, reti d’impresa e tutti gli strumenti legalmente riconosciuti dal codice civile italiano vigente.
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In relazione all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale come indicato in parola.

 

Titolo II Norme sul rapporto associativo

ART. 3 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte le associate e di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutte/i le associate e gli associati possono esservi
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate e gli associati riguardo a diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
  3. L’associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche del le associate e degli associati e non attua alcuna discriminazione in relazione all’ammissione delle/degli stesse/i.
  4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART.4 – Associate e associati

  1. Sono associate/i coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associata/o dall’Organo di Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
  2. La qualità di associata/o è subordinata al pagamento della quota associativa e, per gli anni successivi al primo, al pagamento della quota associativa di
  3. Il numero delle associate e degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
  4. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, aderendo alle finalità istituzionali dell’Associazione e collaborando con essa al loro
  5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al

ART.5 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto all’Organo di Amministrazione, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda devono essere indicati nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente; deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dall’Organo di Amministrazione e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita
  2. L’ Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessata/o e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro delle associate e degli associati.

L’ Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle/agli  interessate/i.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi ne aveva presentato proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale sui Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta la/il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associata/o minorenne.

ART.6 – Diritti e doveri delle associate e degli associati

Le associate e gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché iscritte/i nel libro soci da almeno tre mesi (elettorato attivo), nonché se maggiori di età, hanno diritto a proporsi quale candidata/o per gli Organi dell’Associazione (elettorato passivo);
  2. eleggere gli organi associativi e di essere elette/i negli stessi;
  3. essere informate/i di tutte le attività e iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  4. esaminare i libri Al fine di esercitare tale diritto, l’associata/o deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo di Amministrazione che provvede, entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’Organo di Amministrazione;
  5. frequentare i locali dell’Associazione.

L’esercizio dei diritti sociali spetta alle le associate e agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate e degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Le associate e gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione nelle relazioni esterne, nei rapporti tra socie/i e tra queste ultime/i e gli organi sociali;
  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. versare la quota associativa e la quota associativa di rinnovo nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Organo di

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le associate e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

  • recesso Ogni associata/o può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa di L’associata/o decaduta/o può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.

L’associata/o può invece essere esclusa/o dall’Associazione per:

  • grave comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall’Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessata/o entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l’associata/o escluso può proporre appello all’Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all’Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, L’associata/o interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: ella/egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associata/o receduta/o, esclusa/o o decaduta/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Titolo III Norme sul volontariato

ART.8 – Delle volontarie e dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. Le volontarie e i volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie e i volontari, le associate e gli associati o non associate/i, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve assicurare le proprie volontarie e i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività della volontaria/del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al/la volontaria/o possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall’Organo di Amministrazione.

ART.9 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri/e associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero di associate/i.

 

Titolo IV libri sociali

ART.10 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea delle socie e dei soci;
  2. l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  3. La/il Presidente;
  4. La/il Segretario; Carica Facoltativa.
  5. Il/la Vicepresidente;
  6. Il Tesoriere;

L’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore;

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme ai criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tranne nel caso di Revisione legale dei conti di cui all’art. 23 del presente Statuto.

Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

ART.11 – L’Assemblea delle Associate e degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutte le associate e tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro delle associate e degli associati.
  2. Ciascun Associata/o può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da altra/o associata/o mediante delega scritta e firmata che deve contenere l’indicazione del delegante e della delegata o del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associata/o. Ciascun associata/o ha un voto.
  3. L’Assemblea è convocata dalla/dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera dell’Organo di Amministrazione, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
  • su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell’Organo di Amministrazione;
  •  su richiesta motivata ed indirizzata all’ Organo di Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) delle associate e degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

  1. La convocazione dovrà essere inviata a cura dell’Organo amministrativo a tutte le associate e a tutti gli associati e, se nominato all’Organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro della ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e con avviso affisso nei locali della Sede. L’avviso dovrà essere affisso almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  2. L’Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o da altra/o associata/o indicato in sede di riunione assembleare.
  3. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e da chi verbalizza a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e conservato nella sede dell’Associazione.
  4. Le assemblee possono riunirsi anche con le/i partecipanti dislocati in più luoghi attraverso collegamenti audio/video alle condizioni, tutte necessarie, che:
  • siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali le/gli intervenute/i potranno affluire salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi del presente statuto;
  • siano presenti nello stesso luogo la/il Presidente ed la/il Verbalizzante;
  • sia consentito alla/al Presidente dell’Assemblea di svolgere le proprie funzioni ed accertare l’identità e la legittimazione delle intervenute e degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito alle intervenute e agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere

ART.12 – Assemblea

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
  • a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall’Organo di Amministrazione;
  • b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall’Organo di Amministrazione;
  • c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dall’Organo di Amministrazione;
  • d) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi;
  • e) eleggere e revocare la/il Presidente dell’Associazione;
  • f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall’Organo di Amministrazione per il funzionamento dell’Associazione;
  • h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.28 del CTS, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • i) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • m) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell’Organo di Amministrazione o da altro Organo
  • n) Deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell’Organo di Amministrazione o da altro Organo

2. È compito dell’Assemblea straordinaria:

  • a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • c) deliberare sugli atri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua

3. Salvo ove diversamente previsto, l ’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati; in seconda        convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate e degli associati presenti.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo ove diversamente previsto, sono prese a maggioranza dei voti delle associate e degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5. L’Assemblea straordinaria chiamata a delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell’Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) delle associate e degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle associate e degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per l’’Assemblea straordinaria chiamata a delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia all’Art. 29 del presente Statuto.

ART.13 – L’Assemblea delle Associate e degli Associati: regole di voto

Ogni Associata/o ha diritto ad un solo voto.

  1. Le associate e gli associati ultra quattordicenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) con l’ausilio dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
  2. Le associate e gli associati ultra sedicenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo).
  3. Le associate e gli Associati minorenni non possono in ogni caso essere eletti alle cariche associative (diritto di voto passivo).
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART.14 – L’ Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica

  1. L’Organo Amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra le Associate e gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso la/il Presidente, che può variare da 7 (sette) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell’Organo di Amministrazione sono nominati nell’atto costitutivo. Al suo interno nomina la/il vicepresidente ed la/il segretaria/o amministrativa/o.
  2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  3. Non può essere eletta/o Consigliera/o, e se nominata/o decade dalla carica, l’interdetta/o, L’inabilitata/o, la/il fallita/o, o chi è stato condannata/o ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ( art.2382 del Codice civile e successive modifiche).
  4. Le Consigliere e i Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

ART.15 – L’Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. L’Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. La rappresentanza dell’Associazione spetta alla/al Presidente. Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo Settore.
  2. L’Organo di Amministrazione è convocato dalla/dal Presidente ogni qualvolta ella/egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere e dei Consiglieri.
  3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche e-mail, che deve pervenire alle Consigliere e ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
  4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  5. L’Organo di Amministrazione è presieduto dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra/o Consigliera/e individuata/o tra le/i presenti.
  6. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle/dei presenti. Non sono ammesse deleghe. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tieni conto anche di coloro le/i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell’Associazione, il verbale può anche essere con appositi strumenti registrato e conservato, i soci possono con apposita richiesta al direttivo in carica avere l’accesso al materiale audio/video così prodotto.
  9. L’Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:
    • siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;
    • sia consentito alla/al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere

ART.16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione

  1. L’ Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

  1. a) predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. c) nominare la/il Vicepresidente e la Tesoriera/il Tesoriere dell’Associazione;
  4. d) deliberare circa l’ammissione delle Associate/degli Associati e nel caso motivarne il rigetto;
  5. e) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli delle Associate/degli Associati;

redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  1. g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

procedere al conferimento di incarichi professionali determinandone prestazioni e compensi, nonché all’eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzione, necessari al corretto funzionamento dell’associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall’Art. 9 comma 3 del presente Statuto;

determina eventuali compensi e rimborsi spese nei confronti delle/degli artiste/i e di chiunque altro ne abbia diritto;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione,

è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 e GDPR Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni;

individuare le attività diverse di cui all’art. 2 comma 7, del presente statuto documentandone il carattere secondario e strumentale.

  1. L’Organo di Amministrazione può attribuire, a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  2. La/il Segretaria/o amministrativa/o (Tesoriere) si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall’Organo di Amministrazione o dalla/dal Presidente. Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alla deliberazione dell’Organo di Amministrazione e predispone il rendiconto gestionale. Può essere revocata/o dall’Organo di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ART.17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell’Organo di Amministrazione

  1. La carica di Consigliera/e si perde per:
  2. a) scadenza del mandato;
  3. b) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione;

revoca da parte dell’Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

  1. c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.14, del presente Statuto;
  2. d) perdita della qualità di associata/o a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.
  3. Nel caso in cui una/o o più Consigliere/i cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l’Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle/dei non elette/i nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza delle/dei Consigliere/i, l’intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e la/il Presidente o, in subordine, la/il Consigliera/e più anziana/o di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell’Organo di Amministrazione. Fino all’elezione delle/dei nuove/i Consigliere/i, le/i Consigliere/i cessate/i rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
  4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.18 – La/il Presidente: poteri e durata in carica

  1. La/il Presidente è la/il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. La/il Presidente è eletta/o direttamente dall’Assemblea tra le proprie associate e i propri associati.
  3. La/il Presidente dura in carica 3 (tre) anni; 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato l’Organo di Amministrazione convoca l’Assemblea per l’elezione della/del nuova/o Presidente.
  4. Ila/il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  5. a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi di associate/i che dei terzi;
  6. b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione;
  7. c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell’Organo di Amministrazione;
  8. b) convocare e presiedere l’Assemblea delle associate e degli associati e le riunioni dell’Organo di
  9. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente viene sostituita/o dalla/dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultima/o, spetta all’Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.
  10. L’incarico di Presidente dell’Associazione è svolto a titolo gratuito e non può in alcun modo essere retribuito.

ART.19 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

  1. La carica di Presidente si perde per:
  2. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione;
  3. a) revoca da parte dell’Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  4. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.14, del presente Statuto;
  5. b) perdita della qualità di associata/o a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.
  6. Qualora la/il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al 1 punto del presente articolo, la/il Vicepresidente o, in subordine, la/il Consigliera/e più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all’elezione della/del nuova/o Presidente. Fino all’elezione della/del nuova/o Presidente, la/il Presidente cessata/o rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

ART.20 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L’Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa non necessariamente fra le Associate/gli Associati. Può essere, a scelta dell’Assemblea:
  • monocratico
  • collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e due
  1. L’Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i suoi componenti sono rieleggibili.
  2. Esso nomina al proprio interno una/un Presidente.
  3. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige un verbale che va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.
  4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  5. I membri dell’Organo di Controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

ART.21 – Competenze dell’Organo di Controllo

  1. 1. È compito dell’Organo di Controllo:
  2. a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;

esercitare il controllo contabile;

  1. c) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  2. d) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  3. e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di
  4. Nei casi previsti dall’art.31 c.1, del Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  5. L’Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione che è rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.22 – Revisione legale dei conti

  1. La/il Revisore legale dei conti, nominata/o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa, potrà essere anche monocratico. L’incarico è affidato dall’Assemblea, i suoi componenti dovranno essere iscritti all’apposito registro dei revisori legali dei conti.
  2. La/il Revisore legale dei conti rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
  3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la/il Revisore legale dei conti decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell’Assemblea.
  4. La/il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale.
  5. In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

ART.23 – Responsabilità degli Organi Sociali

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
  2. Le/i Consigliere/i, le direttrici/i direttori generali, i componenti dell’Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, delle fondatrici/dei fondatori, delle associate /degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
  3. La/il Presidente dell’Organo di Amministrazione è l’unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza, l’unica/o responsabile.

 

Titolo V I libri sociali.

ART.24 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  • il libro delle associate/degli associati;

–  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

–  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;

–  il registro delle volontarie/dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

  1. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

 

Titolo VI Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

ART.25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatrici/fondatori, associate/i, lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, Consigliere/i e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
  4. L’Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

ART.26 – Fonti di finanziamento

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

-quote associative contributi delle iscritte/degli iscritti;

-contributi pubblici e privati;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rendite patrimoniali;

-attività di raccolta fondi;

-cessione o erogazione di beni e servizi:

-erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi aziendali;

-iniziative promozionali;

-rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

-proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

-ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART.27 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

  1. Alla fine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall’Assemblea. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e, ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
  3. L’Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
  4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l’Organo di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea degli associati entro gli stessi termini del punto 1.

 

Titolo VII Clausola arbitrale (arbitro unico)

ART.28 – Clausola arbitrale.

  1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le associate/gli associati , o tra associate/i e l’associazione aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti dei componenti il comitato direttivo, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associata/o, sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dalla/dal presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede l’associazione ed il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa.
  2. L’arbitrato sarà rituale ed il giudizio sarà reso secondo diritto.
  3. Per tutto quanto non precisato dalla seguente clausola, dovrà essere rispettata la disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5 e successive modifiche.

 

Titolo VIII Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

ART.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

– Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate/degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

– L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore

 

Titolo IX Disposizioni finali

ART.30 – Logo e siti web

L’uso del logo dell’Associazione è consentito solo previa autorizzazione dell’Organo di amministrazione. Il dominio internet ed il sito sono di proprietà dell’Associazione.

– ( https://www.associazionedrago.eu/)

– ( https://www.facebook.com/dragodellecollinemetallifere)

– (https://www.instagram.com/drago.collinemetallifere/)

Per scopi promozionali ed esigenze pubblicitarie e grafiche, senza che venga meno il valore a tutti gli effetti di denominazione sociale, l’associazione potrà anche assumere la grafia logo in esempio anche in tutte le sue varianti di contorno e colore:

 

 

ART.31 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto