DRAGO delle Colline Metallifere

ART. 1 – (Denominazione, logo e sede)

L’associazione produttori, trasformatori e enti di valorizzazione di grani antichi e di prodotti agroalimentari e manifatturieri delle Colline Metallifere, con sede a Massa Marittima (GR) presso Azienda Agricola Camporuffaldo (GR) è costituita nel rispetto della normativa in materia, e altresì denominata “Il Drago Delle Colline Metallifere”, “Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato”, Grani antichi Del Drago” o “Grani antichi del Drago delle Colline Metallifere”.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Per scopi promozionali ed esigenze pubblicitarie e grafiche, senza che venga meno il valore a tutti gli effetti di denominazione sociale, l’associazione potrà anche assumere la grafia logo in esempio anche in tutte le sue varianti di contorno e colore:

 

ART. 2 – (Finalità generali e specifiche)

L’associazione ha natura esclusivamente volontaria, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e di utilità sociale. L’associazione “Il Drago Delle Colline Metallifere”, nasce dalla passione di un agricoltore e mugnaio, di un fornaio e di alcuni agricoltori produttori di grani antichi. Passione per la terra, per un uso sostenibile della stessa, riconoscendole un ruolo fondamentale per l’alimentazione umana, al fine di garantire e promuovere la salute del pianeta e degli esseri viventi che vivono su questo territorio.

L’associazione “Il Drago Delle Colline Metallifere” è nata, infatti, con lo scopo di ricreare una filiera virtuosa, andata perduta negli ultimi decenni, tra agricoltori, industria molitoria, pastificazione e consumatori, il tutto svolto nel pieno rispetto della natura, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle persone che lo abitano e lo sostengono.

Inoltre, al fine di promuovere questa filiera, costituirla e proteggerla, valorizzare il territorio delle Colline Metallifere e dei comuni limitrofi e dei suoi prodotti, l’associazione intende:

  • riqualificare l’agricoltura locale, riavvicinandola al consumatore;
  • effettuare attività di divulgazione culturale e scientifica;
  • favorire l’aggregazione verticale e trasversale di impresa agricola, artigianale, industriale e di promozione;
  • sostenere queste filiere, promuovere e sostenere la creazione di altre piccole filiere locali, animando e stimolando tutte quelle azioni necessarie per la riqualificazione dei prodotti e del territorio nel rispetto dei valori storici, culturali, ambientali ed economici;
  • innovare le filiere, sperimentando nuove possibilità anche in accordo e collaborazione con le università degli studi, monitorando l’andamento annuale, sviluppando nuove tecniche di lavorazione e utilizzando anche nuove varietà culturali derivanti dalla selezione e ricerca dei prodotti antichi;
  • creare specifiche competenze attraverso gli istituti professionali eno-gastronomici del territorio facendo formazione a studenti e avvicinandoli agli imprenditori nei vari ambiti agroalimentari;
  • incentivare la cooperazione, solidarietà, fiducia, mutuo soccorso creando accordi e sinergie con gli enti, le reti territoriali e altre filiere;
  • favorire la fruibilità e la diffusione verso il più vasto pubblico dei suoi valori, attraverso la realizzazione di progetti, iniziative, eventi e manifestazioni;

Inoltre, è obiettivo specifico quello della realizzazione di progetti di promozione della filiera dei grani antichi o di altre filiere che prenderanno il nome di “Il Drago Delle Colline Metallifere”, o altra denominazione se ritenuta più idonea dal consiglio direttivo dell’associazione.

L’associazione, inoltre, ha come obiettivo quello di promuovere:

  • attività di formazione per lavoro o di studio;
  • incontri di tipo sociale come meeting, assemblee, riunioni, workshop, celebrazioni;
  • incontri di tipo promozionale compresi performance, mostre ed eventi culturali, partecipazione a mercatini locali di prodotti tipici;
  • attività ludico ricreative e ludico didattiche, volte a formare e trasferire conoscenze del territorio utilizzando strumenti di gioco e di apprendimento appartenenti al mondo del ludico. Per imparare giocando.

L’associazione, altresì, può:

  • richiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi e gare pubbliche, nazionali e internazionali, proporre progetti e presentare offerte a committenti;
  • compiere qualsiasi azione connessa o affine agli scopi sociali, vendere prodotti, anche on-line, inerenti all’informazione e prevenzione nell’ambito del benessere della salute e dell’ecologia sempre riguardo alle produzioni e ai consumi sostenibili (nel rispetto dei propri disciplinari), ai propri soci e a terzi, nel rispetto degli scopi mutualistici dell’associazione;
  • dotarsi di strumenti di aggregazione e gestione specifici per determinate azioni di promozione e commercializzazione come, filiere specifiche legalmente riconosciute, reti d’impresa e tutti gli strumenti legalmente riconosciuti dal codice civile italiano vigente.

 ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione “Il Drago Delle Colline Metallifere”, aziende agricole e loro legali rappresentanti, primi trasformatori di prodotti agroalimentari, secondi trasformatori di prodotti agroalimentari, aziende di commercializzazione e valorizzazione, associazioni gemelle o similari di valorizzazione agroalimentare e territoriale, aggregazioni di imprese specifiche, istituzioni scolastiche, proprietà collettive e/o usi civici ad indirizzo agricolo, persone fisiche e liberi cittadini che vogliono sostenere la causa e credono nei valori dell’associazione, ne accettano il presente statuto, ne condividono i valori fondanti e operano in armonia con il regolamento ed il disciplinare interno. Possono altresì aderire tutti coloro che operano in ambito rurale e anche coloro che, pur non facendone parte, si riconoscono nei valori fondanti dell’associazione la cui adesione è, comunque, condizionata al parere favorevole dell’assemblea dei soci.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego deve essere motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete ed esatte generalità impegnandosi a versare la quota associativa, consapevole delle conseguenze anche penali a cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
  3. Ci sono tre categorie di soci:
    1. Fondatori: coloro che hanno fondato l’associazione presenti nell’atto costitutivo;
    2. Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea;
    3. Sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie.
  1. La quota associativa è personale e non trasmissibile.

La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi né per atto mortis causa. L’adesione è annuale. In caso di recesso del rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota associativa già versata.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di usufruire dei servizi dell’associazione alle condizioni più vantaggiose possibili.
  3. I soci devono versare nei termini stabiliti dal consiglio direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno ed i disciplinari delle filiere.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in ragione delle disponibilità personali e sempre nel pieno ed esclusivo interesse dell’associazione.
  5. Ogni associato ha diritto a un voto nell’assemblea dell’associazione, fatto salvo il diritto di presentare deleghe di altri soci, massimo tre deleghe a socio.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:
    1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, al disciplinare di produzione delle filiere e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
    3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal consiglio direttivo può essere escluso dall’associazione.

  1. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro tale decisione, l’interessato ha diritto di presentare ricorso entro 30 gg all’assemblea dell’associazione, la quale si pronuncerà, a sua volta entro 30 giorni.

Fino a suddetta pronuncia dell’assemblea, l’eventuale esclusione del socio resta sospesa.

  1. Recesso: ogni socio può recedere per propria iniziativa dall’associazione pur restando fermi gli obblighi precedentemente assunti, dandone preavviso all’associazione almeno 30 giorni.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.

ART. 7 – (Assemblea)

  1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, affisso in sede e comunque comunicato ai soci con qualsiasi altro mezzo almeno 10 giorni prima di quello indicato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’assemblea, salva diversa comunicazione, verrà convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
  4. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  5. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  6. Le candidature del consiglio direttivo, tesoriere, vicepresidente e presidente, possono essere presentate dai soci in carica regolare da almeno 3 anni (escluso il Consiglio direttivo di prima costituzione) e che abbiano dimostrato per tale periodo, attività ed interesse costruttivo, nel pieno adempimento degli obbiettivi e principi del presente statuto. Il Consiglio Direttivo su mandato dell’Assemblea è preposto alla valutazione delle candidature che devono essere depositate personalmente alla sede dell’associazione e via posta elettronica alla mail ufficiale entro 30 giorni dall’assemblea elettiva.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve: approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni successivi a quello previsto in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le nomine, le dimissioni e/ o le candidature dei soci o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci complessivi.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea e degli organi sociali sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea o degli organi sociali appositamente nominato ed è sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
  3. E’ ammessa, se necessario e approvato dal consiglio direttivo, la digitalizzazione delle sedute consiliari.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di “tre” membri ad un massimo di “sette” eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, che deve essere maggiore o uguale a tre ed in numero dispari. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il consiglio direttivo ha le seguenti funzioni:
  4. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  5. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  6. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  7. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  8. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  9. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
  10. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza nessun limite di mandato.
  11. I consiglieri decadono per: dimissioni, revoca da parte dell’assemblea, decadenza per assenza ingiustificata prolungata per oltre tre riunioni del consiglio nel corso di uno stesso esercizio.
  12. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente con semplice comunicazione oppure su istanza di due consiglieri, rivolta al presidente.
  13. Il consiglio dovrà deliberare eventuali aperture di conti correnti bancari, postali, fideiussioni e richieste di affidamenti ed ogni altra operazione finanziaria, necessaria al buon funzionamento dell’associazione.
  14. Al consiglio spettano i rimborsi delle spese sostenute anche in via forfettaria o sotto forma di diaria se stabilita dall’assemblea, in ragione dell’incarico svolto in conformità con gli indirizzi statutari deliberati dall’assemblea.

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il presidente è nominato dall’assemblea, con voto segreto dei soci e resta in carica tre anni. Ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, potendo rilasciare quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.
  3. Il presidente può, attuando gli indirizzi dell’assemblea o del consiglio direttivo e perseguendo le finalità statutarie dell’associazione sottoscrivere contratti, affidare incarichi, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali ed eseguire le relative operazioni di movimentazione in entrata e uscita.
  4. Il presidente può assegnare deleghe e compiti specifici a Consiglieri, soci con particolari meriti o incarichi per perseguire gli obiettivi dell’associazione.
  5. Il presidente eletto può ricandidarsi massimo per “tre” mandati completi di “tre” anni ciascuno, salvo esplicita richiesta o esigenza opportunamente motivata dell’assemblea plenaria.

ART. 13 – (Vicepresidente)

Il vice presidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le sue funzioni ordinarie e non straordinarie. Solo l’assemblea dei soci può in assenza del presidente adempiere alle funzioni straordinarie.

 ART. 14 – (Tesoriere)

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e tiene la contabilità, predispone assieme al presidente dal punto di vista contabile i bilanci.

ART. 15 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
  3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17 – (Durata, Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’associazione ha durata illimitata.
  2. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 del presente statuto.
  3. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 Art. 18 (Revisore dei Conti)

L’assemblea a maggioranza può deliberare circa la necessità di avvalersi di un revisore dei conti.

ART. 19 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.